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Superbonus 2023, villette a schiera e limiti di reddito: ecco chi potrà usufruire della detrazione

Il Decreto Aiuti Quater (9,1 miliardi di risorse), approvato su proposta del ministro Giorgetti lo scorso 11 novembre 2022 e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale domani (venerdì, 18 novembre 2022), comprende le norme relative al Superbonus per l’anno 2023. Condomini e villette a schiera (abitazioni unifamiliari indipendenti) vedranno la detrazione scendere dal 110% al 90%. Questa la prima importante novità.
Fanno eccezione i condomini che avranno presentato la Cila (Comunicazione di inizio lavori) entro il 25 novembre 2022 e le villette a schiera il cui stato di avanzamento lavori (Sal) al 30 settembre 2022 era del 30%. Per questi, il Superbonus continuerà a essere al 110%, con l’obbligo per le abitazioni unifamiliari di chiudere i lavori entro il prossimo 30 marzo 2023 (non più entro il 31 dicembre 2022 come da normativa precedente).

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Dal 1 gennaio 2023, il Superbonus 110% vede l’aliquota di detrazione ridursi dal 110% al 90%. Il Decreto Aiuti Quater (dl 176/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 novembre 2022, introduce infatti nuove norme riguardanti le varie tipologie abitative da riqualificare (condomini, abitazioni singole, villette a schiera, plurifamiliari, bifamiliari con unità sovrapposte, etc…).
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Come si calcolano i limiti di reddito

L’accesso al Superbonus 2023, quindi alla detrazione del 90%, da parte delle villette a schiera (e più in generale delle abitazioni unifamiliari) sarà però limitato da determinati limiti di reddito. Questa la seconda importante novità del Decreto Aiuti Quater. Non solo, a definire il limite reddituale non sarà il tradizionale ISEE, come accade per la gran parte delle agevolazioni oggi esistenti, ma il quoziente familiare. Vediamo in che modo.
Dal 1 gennaio 2023, i proprietari delle abitazioni indipendenti potranno beneficiare del Superbonus 2023 (detrazione al 90%) a patto che queste siano prime case e che il reddito percepito nel 2022 non superi la soglia di riferimento dei 15.000 €, valore che aumenta in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
Per verificare i requisiti di accesso al Superbonus 2023, si dovrà quindi tenere conto del cosiddetto quoziente familiare il cui calcolo viene effettuato in base al reddito dell’anno precedente a quello in cui si sostiene la spesa. Il reddito complessivo si ottiene sommando gli importi posseduti dal contribuente, dal coniuge del contribuente o dal soggetto a questi legato da unione civile o convivente, nonché da eventuali familiari a carico in base alle regole stabilite dall’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Una volta ottenuta la somma, bisognerà dividerla per un numero di parti determinato secondo la tabella contenuta nel Decreto:

NUCLEO FAMILIARENUMERO DI PARTI
• contribuente1
• se nel nucleo familiare è presente un coniuge, un soggetto legato da unione civile o conviventesi aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:si aggiungono le seguenti cifre:
• un familiare0,5
• due familiari1
• tre o più familiari2

ESEMPIO: con un reddito complessivo di 28.000 euro posseduto da marito e moglie, è possibile accedere al Superbonus 2023 dato che la cifra va divisa per 2 (14.000 euro). A patto però che la villetta da riqualificare sia prima casa.
Se il reddito complessivo della coppia fosse di 35.000 euro, non si maturerebbe il diritto ad accedere al Superbonus 2023, perché il rapporto 35.000/2 ha come risultato 17.500 euro, al di sopra della soglia dei 15.000 euro.
Dalla modalità di calcolo appena descritta, si deduce che la soglia reddituale da rispettare, fissata a 15.000 euro per un nucleo familiare composto da una sola persona, cresce in base alla composizione del nucleo familiare. Ciò significa che le famiglie numerose dovranno rispettare un limite più alto, come riportato nella tabella che segue:

NUCLEO FAMILIARESOGLIA DI REDDITO
1x COMPONENTE: contribuente€ 15.000
2x COMPONENTI: se nel nucleo familiare è presente un coniuge, un soggetto legato da unione civile o una persona convivente€ 30.000
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa (2022) si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 (ossia sono stati a carico del contribuente), in numero pari a:Le cifre crescono come di seguito:
2x COMPONENTI (contribuente + 1x familiare a carico diverso dal coniuge/convivente1)€ 22.500
3x COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente1 + 1x familiare a carico)€ 37.500
3x COMPONENTI (contribuente + 2x familiari a carico diversi dal coniuge/convivente1)€ 30.000
4x COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente1 + 2x familiari a carico)€ 45.000
4 o più COMPONENTI (contribuente + 3 o più familiari a carico diversi dal coniuge/convivente1)€ 45.000
5 o più COMPONENTI (contribuente + coniuge/convivente1 + 3 o più familiari a carico)€ 60.000
1 coniuge/convivente/soggetto legato da unione civile

È evidente come il calcolo legato al quoziente familiare sia del tutto diverso da quello che determina l’ISEE, ossia l’indicatore della situazione economica equivalente, che tiene conto anche dei patrimoni posseduti e di una scala di equivalenze che varia in base alla composizione del nucleo familiare, oltre che far riferimento ai due anni precedenti (mentre il quoziente familiare tiene conto del reddito dell’anno che precede quello in cui si intende effettuare il lavoro di riqualificazione energetica). Domani la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

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