Le novità in tema di Superbonus, introdotte dal governo Meloni e, più nel dettaglio, dal Decreto Aiuti Quater su proposta del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, riguardano sia i condomini, sia le villette a schiera (quindi le abitazioni unifamiliari indipendenti).
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Dal 1 gennaio 2023, il Superbonus 110% vede l’aliquota di detrazione ridursi dal 110% al 90%. Il Decreto Aiuti Quater (dl 176/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 novembre 2022, introduce infatti nuove norme riguardanti le varie tipologie abitative da riqualificare (condomini, abitazioni singole, villette a schiera, plurifamiliari, bifamiliari con unità sovrapposte, etc…).
e-COstruzioni è in grado di offrire il proprio supporto nella riqualificazione energetica delle plurifamiliari e delle bifamiliari con unità abitative sovrapposte in linea con il nuovo SUPERBONUS 90% – 2023. Se la tua abitazione rientra in queste due categorie e sei interessato a sfruttare il nuovo SUPERBONUS, compila il FORM di richiesta informazioni – SUPERBONUS 90% – 2023. Ti contatteremo nel più breve tempo possibile.
Dal 1 gennaio prossimo e per tutto il 2023, il Superbonus per i condomini scenderà dal 110% al 90%, con un’eccezione molto importante. Vigendo per le agevolazioni fiscali il principio di cassa, la nuova aliquota al 90% sarà applicata per tutti i pagamenti effettuati nel 2023. I condomini che avranno presentato la Cila (Comunicazione di inizio lavori, ossia il titolo abitativo necessario per realizzare determinati interventi edilizi) entro il 25 novembre 2022 e la cui approvazione dei lavori sia avvenuta entro la data di entrata in vigore del Decreto (venerdì 28 novembre 2022 è prevista la pubblicazione in Gazzetta ufficiale), potranno invece continuare a godere del 110%. Nella pratica, la norma salvaguarda le strutture condominiali con cantieri già avviati.

Villette a schiera: da 110% al 90% ma con un’eccezione
Per quanto riguarda le villette a schiera, il Decreto Aiuti Quater prevede una proroga al 30 marzo 2023 per il completamento dei lavori svolti per almeno il 30% della loro totalità alla data del 30 settembre 2022 (il termine ultimo precedente l’approvazione del nuovo decreto era invece fissato al 30 dicembre 2022). Ammesso che siano rispettate queste condizioni di tempo, il Superbonus resterà per tutti al 110%.
Si riduce invece al 90%, sempre per le case indipendenti (quindi per le villette a schiera), il Superbonus applicabile ai lavori iniziati nel 2023, ma con alcune importanti restrizioni: deve trattarsi di prima casa non di lusso di proprietà di un contribuente il cui reddito massimo non superi i 15.000 euro, valore che aumenta in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Ecco come si effettua il calcolo dei limiti di reddito.
Il calcolo, anche se approssimato (e non basato sull’Isee, ossia sull’Indicatore della situazione economica equivalente) porterebbe a un reddito massimo consentito di 30.000 euro per una famiglia composta da due persone, a 37.500 euro per coniugi con un figlio a carico, a 45.000 euro per coniugi con due figli a carico.
Più nel dettaglio, in merito al quoziente familiare il denominatore è: pari a 1 nel caso di una famiglia composta da una persona singola; incrementato di 1 se è presente una seconda persona convivente (coniugata o meno); incrementato di 0,5 se è presente un familiare a carico; incrementato di 1 se sono presenti due familiari a carico; incrementato di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
